statuto 2/2 Stampa
8. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
8.1
Il Consiglio Direttivo e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, proposti ed eletti dall'Assemblea.
8.2
Compete al Consiglio Direttivo:
  • Elaborare i programmi di lavoro in conformita' alle linee direttive fissate dall'assemblea
  • Proporre all'Assemblea la misura del contributo associativo di adesione
  • Amministrare il patrimonio dell'Associazione
  • Redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
  • Proporre all'Assemblea eventuali modifiche di statuto e regolamenti
  • 8.3
    Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni per essere valide devono essere adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive del Consiglio decade automaticamente dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti o cooptato fra i soci disponibili. Tale cooptazione deve essere ratificata dalla prima Assemblea successiva.

    9. IL PRESIDENTE
    9.1
    Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; convoca e presiede l'Assemblea ordinaria, l'Assemblea straordinaria e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessita'.
    9.2
    Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il presidente riferisce circa l'attivita' compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessita' ed urgenza il Presidente puo' anche compiere atti di straordinaria amministrazione, in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

    10. IL VICE PRESIDENTE
    10.1
    Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

    11. IL SEGRETARIO
    11.1
    Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attivita' esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'Associazione.

    12. LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE
    12.1
    Oltre la tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonche' il libro degli aderenti all'Associazione.

    13. TESORIERE- AMMINISTRATORE
    13.1
    Il Tesoriere - Amministratore, eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilita', effettua le relative verifiche.

    14. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
    14.1
    Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi due subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), eletti fra i soci e non dell'Associazione.
    14.2
    L'incaricato di revisore dei conti e' incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.
    14.3
    Per la durata in carica valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
    14.4
    I revisori dei conti nominano all'interno del collegio un presidente e curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilita' dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci. Le cariche sociali, per i soci, non prevedono nessun emolumento se non i soli rimborsi spese sulla base di opportune pezze giustificative, per i non soci facenti parte del Collegio dei Revisori dei conti si puo' dar luogo a compensi sulla base dell'art. 10 D.L. 460/97.

    15. BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
    15.1
    Gli esercizi sociali chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
    15.2
    Entro il 28 Febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e di quello preventivo per l'esercizio appena iniziato da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
    15.3
    I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici ) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

    16. AVANZI DI GESTIONE
    16.1
    All'Associazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

    17. SCIOGLIMENTO
    17.1
    In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito il Consiglio Direttivo e l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 662/96, salvo diverse destinazioni previste dalla legge.

    18. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
    18.1
    Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sara' rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudichera' secondo equita' e senza formalita' di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale; in mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro provvedera' il Presidente del tribunale di Treviso.

    19. LEGGE APPLICABILE
    19.1
    Per disciplinare ciĆ² che non sia previsto nel presente Statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile ed in subordine alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.
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