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Nuovo percorso transattivo - aggiornamento PDF Stampa E-mail
Nuovo percorso transattivo - aggiornamento
Oggetto: Nuovo percorso transattivo - aggiornamento
Percorso attuativo Leggi 29 novembre 2007 n. 222 e 24 dicembre 2007 n. 244.



Carissimi, siamo a informarvi che in questi giorni è stato reso noto il parere del Consiglio di Stato ed anche la bozza dell'emanando Decreto Attuativo, che conterrà le modalità e i termini per accedere alla transazione, dai contenuti dei due documenti, ci pare di capire che il Ministero stia mettendo molti paletti, che potrebbero estromettere dalla transazione molte persone, questo ci preoccupa, e non poco, per questo abbiamo già provveduto ad inoltrare una rchichiesta urgente di incontro con i Dirigenti Ministeriali, al fine di discutere e modificare la bozza del testo. La materia è molto complessa, non è quindi facile essere concisi, pertanto ci scuserete se saremo un po' prolissi, vale anche per la terminologia, che magari potrà, per alcuni, essere un po' comlpicata, cercheremo di essere più chiari possibile trasformando il "legalese" in una lingua acessibile a tutti.Vi riportiamo qui di seguito alcune considerazioni:
Nell'art. 1, comma 1, si dice come le transazioni vengano stipulate con soggetti danneggiati che "hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento danni che siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto": quindi la data di riferimento è il 1° gennaio 2008, ed è necessario che la causa sia tuttora pendente.Nulla si dice su chi ha iniziato la causa successivamente, e questo fa dedurre che con questo decreto si voglia "chiudere" il discorso a tale data, e con ciò contraddicendo tutte le "aperture" manifestate dal Ministero negli incontri avuti nel corso del 2008 (avvalorate dalla circolare ministeriale 07.05.2008 con la quale si chiedeva alle Avvocature Distrettuali dello Stato di comunicare anche i dati sui giudizi post 1° gennaio 2008). Ciò contraddice anche lo spirito con cui iniziò il percorso transattivo: dare una risposta concreta in termini politici e morali a tutti i danneggiati in causa.
L'art. 2 per certi aspetti è il più importante e... il più preoccupante. Al comma 1 sono stabiliti i presupposti: danno ascrivibile (ai sensi della legge 210/92) ed esistenza del nesso causale, entrambi accertati da CMO o da Ufficio Medico-Legale del Ministero o da sentenza.Nulla dice sul secondo presupposto; quanto all'ascrivibilità, invece, è fortemente disdicevole voler escludere i non ascrivibili (per capirci, qulle persone che hanno visto riconosciuto il nesso ci causa ma non gli è stata attribuita nessuna tabella), cioè coloro per i quali il virus contratto è stato ritenuto "silente" (normalmente queste persone, al momento della visita presso le CMO avevano i valori epatici nella norma): per esperienza medica é ormai risaputo che la dove c'è contagio c'è danno, purtroppo, è noto che il virus dell'epatite possa attivarsi anche a distanza di anni, e comunque già il fatto di averlo contratto rappresenta un danno psicologico notevole per tutte le implicazioni che ciò comporta nelle relazioni interpersonali.Pure il comma 2 è grave: "Per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di prescrizione del diritto".Ricordiamo che l'ultima sentenza della Cassazione (a sezioni unite) considera quinquennale la prescrizione del diritto al risarcimento per i danneggiati viventi, e decennale per gli eredi dei deceduti; ricordiamo altresì come il dies a quo (la decorrenza) sia rimessa alla valutazione del giudice caso per caso, ma la Cassazione indica comunque un criterio: il momento di presentazione della domanda per ottenere i benefici della L. 210/92, prendendo quello come momento in cui il soggetto si è reso conto della gravità del danno e della sua "origine".Voi capite che se il Ministero applicherà "alla lettera" i principi generali in materia di prescrizione, gran parte delle persone danneggiate oggi in causa con lo Stato verrebbero esclusi dalla transazione. L'auspicio è che l'espressione "si tiene conto" possa incidere, in fase applicativa, solo sul quantum (cioè chi ha il diritto prescritto verrà risarcito con somme inferiori). Osserviamo come i presupposti e principi di cui all'art.2 si riferiscano a tutti i danneggiati.
L'art. 3 fa poi delle distinzioni fra soggetti talassemici ed emofilici, per cui valgono i criteri della precedente transazione del 2003, i soggetti emotrasfusi occasionali, o affetti da altre emoglobinopatie o anemie ereditarie, per cui vengono introdotti ulteriori criteri (principalmente si dovrà fare una valutazione sull' "entità del danno subito"), così come per i vaccinati.Per tutti si dice che in caso di sentenza favorevole che condanni lo Stato a pagare risarcimenti superiori, il limite massimo sarà dell'80% (sentenza non definitiva di primo grado) e del 90% (sentenza non definitiva di secondo grado): evidentemente in questo modo il Ministero paga di meno, ma rinuncia a proporre appello o ricorso in Cassazione.
L'art. 4 disciplina il procedimento transattivo: la domanda di adesione sarà da inviare da parte del legale per via telematica, secondo modalità tecniche da indicarsi in una circolare del Ministero, ed entro 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della citata circolare.Alla domanda andranno allegati in copia documenti quali: verbale CMO, o parere Ufficio Medico-Legale del Ministero, o sentenza, per il riconoscimento dell'ascrivibilità e del nesso causale, istanza all'ASL per il riconoscimento dell'indennizzo legge 210/92, atti giudiziari comprovanti il giudizio in corso ed eventuali sentenze, modello Isee (relativo a situazione reddituale e patrimoniale), lettera manifestazione d'intenti con certificazione del proprio legale.Evidenziamo come il richiedere la copia della domanada per ottenere i benefici della L. 210/92, fa pensare che il Ministero abbia intenzione di verificare l'eventuale decorso della prescrizione prescindendo da una valutazione caso per caso (come si dovrebbe fare se si fosse avanti un giudice), ma in modo automatico e, a nostro parere, non corretto.
Infine: La tabella allegata al decreto indica gli importi massimi (analoghi alla transazione del 2003), ma nulla dice se e di quanto possono essere abbassati; una frase riportata nella tabella farebbe pensare ad un riconoscimento di "importi aggiuntivi" in caso di "eventuale rateizzazione".
Noi auspichiamo vivamente che esistano ancora dei margini per possibili modifiche, e in tal caso ci concentreremmo su tre aspetti:
a) prevedere una forma di "apertura" di accesso anche verso chi ha iniziato la causa dopo il 1° gennaio 2008;
b) ammettere anche i non ascrivibili per le ragioni già esposte;
c) togliere il riferimento ai principi generali in materia di prescrizione, in quanto moralmente inacettabili.

Se ciò non fosse possibile, almeno ottenere "rassicurazioni scritte" circa le modalità applicative dei principi in materia di prescrizione, che servano cioè a conferire eventualmente importi inferiori, ma non ad escludere, e quanto alla mancata ascrivibilità (sempre in subordine) che si ammettano, con riserva, anche coloro che sono in causa per vedersi riconosciuto l'indennizzo legge 210/92, oppure che in caso di richiesta di aggravamento, una volta ottenuta una ascrivibilità tabellare, si possa andare a transazione.
A tal fine abbiamo chiesto un incontro urgente al Ministero: Vi terremo prontamente aggiornati di ogni sviluppo.

Un caro saluto a tutti.
Federazione delle Associazioni Emofilici - Gruppo Giustizia
Il Presidente - Gabriele Calizzani Il Referente - Piero Valiante Il Coordinatore - Luigi Ambroso

www.fedemo.it/sezione giustizia

 

FedEmo

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