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Sentenza TAR Lazio su Ricorso Transazione

 

Sentenza TAR Lazio su Ricorso Transazione

La decisione del TAR del Lazio,  ha riconosciuti legittimi i risarcimenti previsti dal Decreto 3 novembre 2003. I dirigenti del Ministero hanno assicurato, ai rappresentanti della Fedrazione, che c’è la ferma volontà, da parte del Ministro Sirchia, di chiudere in tempi brevi la transazione con il primo gruppo “storico” di emofilici ricorrenti rappresentati dagli avvocati del collegio difensivo nelle cosiddette causa emouno, emobis ed emoter.


Il 12 febbraio il Dottor Palumbo ha firmato il “decreto ricognitivo” che fissa l’elenco dei 718 emofilici, per i quali è autorizzata la transazione e per i quali verranno compilati e firmati a partire dalla prossima settimana gli atti ufficiali di transazione.


Successivamente, detti atti di transazione nominali dovranno essere inviati all’Avvocatura di Stato perché venga apposto il “visto di congruità”. Ciò dovrebbe consistere semplicemente in una verifica formale che non vi siano stati commessi errori nella compilazione senza entrare  in una valutazione di merito.
Successivamente, una volta vistati gli atti, verranno compilati i mandati di pagamento che attraverso l’Ufficio Ragioneria del Ministero del Tesoro arriveranno finalmente alla Tesoreria della Banca d’Italia per il pagamento delle somme (quasi sicuramente le quote 2003 e 2004 in un’unica soluzione).

Di seguito la sentenza depositata.

 

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, composto dai signori

Francesco CORSARO, Presidente,

Lucia TOSTI, Consigliere,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA SUI RICORSI RIUNITI

A) – n. 388/2004, proposto dall’ASSOCIAZIONE POLITRASFUSI ITALIANI – API, con sede in Volpiano (TO), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché dai sigg. Emilia CAMPANARO e consorti (come da elenco allegato alla presente) e n. 393/2004, proposto dai sigg. Nicola CHIEPPA, Francesca LOFFREDO, Raffaele BORGIA e Maria DIBENEDETTO, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Domenico PORCELLUZZI ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avv. PANARITI;

B) – e n. 160/2004, proposto dai sigg. Maria Carmina MASSIMO e consorti (come da elenco allegato alla presente), tutti rappresentati e difesi dall’avv. Cesare FORMATO ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Orazio n. 6, presso lo studio dell’avv. PERRI,

CONTRO

il MINISTERO DELLA SALUTE ed il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi sigg. Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria

E NEI CONFRONTI

dei sigg. Massimiliano ACCARDO e consorti (come da elenco allegato alla presente), interventori ad opponendum, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Mario ed Anton Giulio LANA, Salvatore ORESTANO, Umberto ed Andrea RANDI ed Isabella DE ANGELIS ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via E. de’Cavalieri n. 11,

PER L’ANNULLAMENTO

A) – del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 3 novembre 2003 (in G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003), recante la definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti, nella parte in cui limita i suoi effetti ai soli soggetti emofilici e assuntori da emoderivati; B) – della circolare del Ministero della salute prot. n. 9266 del 17 novembre 2003; C) – dell’atto contenente le risultanze del lavoro svolto dal gruppo paritetico istituito con DM 13 marzo 2003, non conosciuto;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e l’atto d' intervento dei sigg. ACCARDO e consorti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza camerale del 29 gennaio 2004 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi, per le parti, gli avvocati PORCELLUZZI, FORMATO, LANA, ORESTANO, RANDI e DE ANGELIS e l’Avvocato dello Stato SALVATORELLI;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. – L’Associazione politrasfusi italiani – API, con sede in Volpiano (TO) ed i sigg. Emilia CAMPANARO e consorti assumono d’essere l’associazione di categoria e, rispettivamente, soggetti politrasfusi che hanno subito patologie (da HIV, HBV, o HCV) a causa di trasfusione di sangue infetto. Dal canto loro, anche i sigg. Maria Carmina MASSIMO e consorti assumono d’esser stati infetti, per trasfusione di sangue o di emoderivati.

L’API e consorti dichiarano altresì che, in virtù dell’art. 3, c. 1 del DL 23 aprile 2003 n. 89 (convertito, con modificazioni, dalla l. 20 giugno 2003 n. 141), sono stati stanziati fondi ai fini delle transazioni con i soggetti emotrasfusi che avevano instaurato azioni di risarcimento di danni. Il successivo c. 2 dispone che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri per la definizione di dette transazioni di cui sopra e, comunque, nell’ àmbito dello stanziamento all’uopo autorizzato. A seguito di ciò, è stato emanato il decreto interministeriale 3 novembre 2003 (in G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003), recante le modalità di definizione transattiva delle controversie de quibus. Detto decreto, tuttavia, facendo riferimento ai risultati dell’attività del gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002 ¾con il compito d’individuare congrui criteri di quantificazione dei danni subiti dai soggetti danneggiati e, se del caso, addivenire a transazione con costoro¾, ha limitato i suoi effetti ai soli soggetti emofiliaci a seguito d’assunzione di emoderivati infetti.

2. – Avverso tale decreto, nella parte in cui opera siffatta limitazione, insorgono allora l’API ed i sigg. MASSIMO e consorti innanzi a questo Giudice, con i tre ricorsi in epigrafe, deducendo vari profili di censura. Resistono in giudizio gli intimati Ministeri, che eccepiscono il difetto di giurisdizione del Giudice adito, l'inammissibilità dei ricorsi in epigrafe per assenza di atto impugnabile, l’omessa intimazione dei controinteressati e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea. Intervengono ad opponendum nel presente giudizio i sigg. ACCARDO e consorti, i quali concludono per l’inammissibilità e l’infondatezza della pretesa attorea.

All’udienza camerale del 29 gennaio 2004, sussistendo i presupposti di completezza dell’istruttoria e del contraddittorio e su conforme richiesta di tutte le parti, i ricorsi in epigrafe sono assunti in decisione dal Collegio ai sensi dell’art. 21, X c., I per. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, affinché il giudizio previa riunione dei ricorsi stessi sia definito nelle forme di cui al successivo art. 26, V c.

3. – Non hanno pregio e vanno disattese le preliminari eccezioni di difetto di giurisdizione di questo Giudice, sollevate sulla questione controversa da entrambe le parti resistenti.

Pur materialmente vera essendo la circostanza che il decreto impugnato riguardi fattispecie transattive, non per ciò solo la posizione vantata nella specie tanto dai ricorrenti, quanto dagli interventori ad opponendum non è d’interesse legittimo. È utile, a tal riguardo, riportare il testo dell’art. 3, c. 1, I per. del DL 89/2003 (nel testo modificato dalla l. 141/2003), per cui «… 1. – Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per l'anno 2003 e di centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, per ciascuno degli anni 2004 e 2005…».

Come si vede, la norma non impone, né vincola comunque la P.A. ad una necessaria transazione con i soggetti danneggiati da sangue o da emoderivati infetti, limitandosi a fissare i tetti massimi di spesa per le eventuali definizioni e l'utilizzabilità di queste ai soli casi di controversie risarcitorie effettivamente instaurate. Tanto a differenza del dato testuale ex art. 1965, I c., c.c., in virtù del quale la transazione serve alle parti, mediante le loro reciproche concessioni, anche a prevenire una lite che può insorgere tra loro, tant’è che dette concessioni possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili (arg. ex Cass., III, 17 gennaio 2003 n. 615), come accade nella specie, ossia nei casi d’assunzione di sangue o emoderivati infetti da parte di soggetti non ancora ammalati, ma la cui patologia, secondo la sua ordinaria eziologia, si verificherà con alta probabilità. Né basta: nella comune accezione, la lite, cui fan riferimento gli artt. 1965 e ss. c.c. e sui cui si fonda la stessa validità della transazione, ben può essere non solo la controversia giudiziaria o arbitrale, ma anche l’insorgenza d’un mero conflitto tra discordanti e incompatibili valutazioni di interessi e pretese (arg. ex Cass., III, 29 marzo 1985 n. 2207). Sulla scorta di tali dati normativi, la P.A. non solo non è tenuta tout court a transigere, ma è libera di valutare se effettuare definizioni diverse da quelle ex art. 3, c. 1, I per. del DL 89/2003, o anche quest’ultime, con l’unico vincolo, di carattere finanziario, di non superare, rebus sic stantibus, il tetto massimo di stanziamento per il triennio 2003/2005. Non v’è, pertanto, alcun “diritto” alla transazione e, comunque, questa è compiuta, una volta scelta, non nell’esclusivo interesse del danneggiato destinatario.

In secondo luogo, neppure liberi sono la forma, il contenuto concreto e l’ordine delle transazioni in parola, giacché l’art. 3, c. 2 del DL 89/2003 demanda alla fonte subordinata (il decreto impugnato) i criteri ed i limiti di spesa per la definizione di tali vicende, nonché il richiamo alle conclusioni del gruppo tecnico istituito con il citato DM 13 marzo 2002. Siffatta vincolatezza della P.A. nel quomodo, ben lungi dal fondare nei privati qualsivoglia pretesa sull’an della transazione, ne conforma addirittura l’autonomia negoziale e gli stessi tempi di soddisfacimento transattivi. In concreto si verifica così, in capo ai privati in ordine al bene della vita «risarcimento del danno da sangue o emoderivati infetti», una posizione d’interesse legittimo per tutto lo svolgimento della procedura transattiva de qua, insorgendo quella di diritto soggettivo solo all’atto della definizione della lite.

4. – Ancora da rigettare è l’eccezione sull’omessa intimazione dei controinteressati nel presente giudizio.

Al riguardo, è vero che lo spontaneo intervento, nel giudizio amministrativo, di chi assume e dimostra d’essere un controinteressato indebitamente non evocatovi non sana l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale, se il ricorrente non abbia adempiuto ab origine all’onere di notificazione di esso, ex art. 21, I c., I per. della l. 1034/ 1971, ad almeno uno tra i controinteressati. Dubita, nondimeno, il Collegio che tale qualità sia riconoscibile, nella specie, agli interventori ad opponendum e ciò per tre distinti, ma connessi ordini di ragioni.

Per un verso, è controinteressato colui che, in relazione all’oggetto della domanda giudiziale, ne sarebbe direttamente danneggiato dall’eventuale accoglimento (cfr., da ultimo, Cons. St., V, 30 ottobre 2003 n. 6743), onde egli è destinatario necessario della notificazione del ricorso. Nel caso in esame, la domanda attorea è rivolta non già a levare il bene della vita riconosciuto dal decreto impugnato agli emofiliaci, bensì ad estenderne gli effetti anche ai ricorrenti, intatte restando le posizioni altrui. È appena da osservare il pacifico insegnamento della giurisprudenza, secondo cui non sussistono controinteressati al cospetto della pretesa patrimoniale, qual è in sostanza quella azionata in questa sede, del soggetto che tende ad ottenere per sé, senza togliere ad altri (cfr. Cons. St., II, 21 maggio 2003, par. n. 206/2003).

Né varrebbe obiettare la possibile, futura ed eventuale incapienza dello stanziamento indicato dall’art. 3, c. 1, II per. del DL 89/2003. In disparte la natura meramente ipotetica di tal evenienza, essa non crea di per sé, ed in difetto di un’espressa o facilmente evincibile scelta della norma in tal senso, una procedura di tipo concorsuale, nei confronti dei soggetti indicati da detta norma, per l’appropriazione di un bene della vita scarso e non riproducibile, quale sarebbe l’ammontare del finanziamento statale. In realtà, tale stanziamento indica solo il limite di bilanciamento, per il triennio considerato, dell’interesse al ristoro per la salute menomata di tali soggetti ingiustamente danneggiati, con quello alla tutela della salute dell’intera collettività, secondo un giudizio prognostico, ma ragionevolmente realistico ¾perché, tra l’altro, indotto dalle risultanze del gruppo tecnico ex DM 13 marzo 2002¾, circa il numero dei casi che potrebbero addivenire a transazione. Di ciò, d’altronde, sono ben consapevoli gli stessi interventori ad opponendum, laddove effettuano, allo stato degli atti desumibili dalle predette risultanze, un primo computo dei risarcimenti transattivi spettanti agli emofiliaci, il cui risultato indica un ammontare ben inferiore allo stanziamento triennale ex art. 3, c. 1, II per.

Per altro verso, è ben vero che, ai fini dell’identificazione della figura del controinteressato, occorre, oltre alla presenza d’un qualificato interesse alla conservazione dell’atto impugnato, anche la necessità che il titolare di detto interesse vi sia espressamente o nominativamente indicato o, comunque, da esso facilmente desumibile (giurisprudenza consolidata: cfr., per tutti, Cons. St., VI, 2 settembre 2003 n. 4873). Nondimeno, non gli interventori, bensì tutti i possibili emofiliaci danneggiati da sangue o emoderivati infetti, i quali abbiano proposto azioni di risarcimento al riguardo, sono i soggetti ipotizzabili quali controinteressati, essendo tutti astrattamente legittimati alla transazione cui si riferisce il decreto impugnato. Ciò non vuol dire altro che quest’ultimo è un atto normativo a contenuto generale, che si rivolge sì ad una categoria ben definita di soggetti, ma anche all’universo di tutti i suoi componenti, onde la sua impugnazione non configura posizioni di controinteresse.

5. – Viceversa, è da accogliere l’eccezione d’inammissibilità della domanda attorea per assenza d’atto impugnabile o, per meglio dire, perché rivolta, in sostanza, ad ottenere una pronuncia additiva di questo Giudice, sì da far assumere al decreto impugnato significati o da fargli contemplare destinatari che la P.A. espressamente non ha considerato.

Al riguardo, l’impugnazione attorea è rivolta avverso il decreto interministeriale citato, che espressamente concerne la regolazione delle transazioni con i soli soggetti emofiliaci danneggiati da sangue o da emoderivati infetti ¾e non tutti quelli indicati dall’art. 3, c. 2 del DL 89/2003¾, nella parte in cui, appunto, non dispone anche a favore di costoro. Il significato della domanda giudiziale così posta è chiaro: la disposizione regolamentare de qua dev’essere non demolita, ma sostituita o, comunque, integrata dalla pronuncia di questo Giudice.

Secondo la tesi attorea, ciò deve avvenire mercé un intervento direttamente manipolativo della scelta discrezionale così operata dalla P.A. e, quindi, con una nuova scelta di merito, ancorché tanto questa, quanto quella siano di per sé conformi alla previsione della fonte primaria. Nondimeno, nella specie, questo Giudice è adito nella sua competenza generale di legittimità, non versandosi nella specie in alcuno dei casi ex art. 33 del Dlg 31 marzo 1998 n. 80 (nel testo novellato dall’art. 7, c. 1, lett. a della l. 21 luglio 2000 n. 205), né di quelli ex art. 27 del t.u. Cons. St. In tal caso, non è possibile proporgli domande inerenti al merito concreto dell’azione amministrativa, indipendentemente dal fatto che la soluzione prospettata sia parimenti o più opportuna di quella censurata, oltreché conforme a legge. Alle domande rivolte a questo Giudice, con cui s'impugnano disposizioni regolamentari, non può coseguire altro risultato che quello di rimuovere la disposizione riconosciuta viziata, senz’alcun effetto additivo, inteso come quello proprio delle sentenze che lasciano in vita la disposizione viziata, limitandosi a modificarla e ad ampliarne la sfera d’applicazione e d’efficacia (cfr. Cons. St., IV, 12 marzo 1992 n. 274). È ben noto, infatti, che le decisioni d'accoglimento di questo Giudice, nella predetta competenza generale, determinano l'effetto primario di demolire (annullare, in tutto o in parte) il provvedimento impugnato e l'effetto secondario di porre un vincolo alla P.A. in sede di riemanazione, precludendole di riprodurre l'atto con lo stesso vizio riconosciuto in sentenza. Poiché l'annullamento di norme regolamentari implica di per sé un vuoto normativo che va riempito dalla P.A. competente all'osservanza del giudicato, allora una domanda che forzi il sistema, per ottenere in sostanza che questo Giudice si sostituisca direttamente alla P. A., è manifestamente inammissibile, se non si ricorra nell’àmbito della competenza anche in merito.

L’ordinamento non resta insensibile al caso, quale quello in esame, della domanda additiva, che in effetti adombra non un’illegittimità in sé del decreto impugnato, bensì una vera e propria inerzia provvedimentale. All’uopo appronta il rimedio della procedimentalizzazione del silenzio della P.A., mercé l’onere di previa intimazione di quest’ultima e l’assegnazione del termine per provvedere. E questa s’appalesa tanto più opportuna nella specie, stante sia l’obbligo dei Ministeri intimati a provvedere a favore di tutti i destinatari della norma primaria, sia la non desumibilità dal decreto impugnato di una volontà negativa a statuire anche sulla vicenda dei ricorrenti. Né i ricorrenti si sarebbero potuti giammai sottrarre all’onere d’attivazione della procedura di formazione del silenzio ¾peraltro tuttora possibile¾, mercé l’eventuale disapplicazione dell’impugnato decreto. In disparte ogni considerazione sulla necessità d’ una domanda ad hoc, non è dato a questo Giudice disapplicare, aldilà della sua legittimità, un regolamento che, perlomeno in ordine ai destinatari, è immediatamente precettivo e non abbisogna di un’ulteriore statuizione attuativa, sussistendo, non diversamente da ogn’altro provvedimento autonomamente lesivo, l’onere d’impugnarlo nel normale termine di decadenza ex art. 21, I c. della l. 1034/1971.

E che tale onere non risulti, in punto di fatto, adempiuto dai ricorrenti non par dubbio, sol che si pensi che i sigg. CHIEPPA e consorti hanno chiesto la diretta liquidazione della transazione relativa alle loro personali posizioni, tralasciando ogni questione sul decreto impugnato; e che i sigg. MASSIMO e consorti hanno sì intimato, in data 24 novembre 2003, i Ministeri resistenti, ma per ottenere non già un decreto a loro vantaggio, bensì per inibire la pubblicazione di quello impugnato.

6. – Ma anche a voler considerare ammissibile la domanda attorea, non per ciò sola essa sarebbe meritevole d’accoglimento.

Osserva, invero, il Collegio che l’impugnato decreto non viola l’art. 3, c. 1 del DL 89/2003, in quanto, a parte che la genesi della fonte primaria va ricercata proprio nello stato del contenzioso tra gli emofiliaci e lo Stato, il regolamento muove a sua volta dall’avanzato stato delle trattative per la composizione transattiva delle liti con tali soggetti, anche alla luce dei risultati del gruppo di lavoro ex DM 13 giugno 2002. Pertanto, non irragionevole, né discriminatoria s’appalesa la regolazione, per ora limitata ai soli emofiliaci, posta da detto decreto per giungere a siffatte transazioni, appunto per l’evidente maturazione delle questioni sotto i profili dell’accertamento del diritto e della quantificazione del risarcimento.

Né il decreto gravato pone seri o evidenti problemi bioetici di giustizia sanitaria (seppur sub specie risarcitoria e non, o non più terapeutica), inerenti ad una sorta di gerarchia o graduatoria tra gli emofiliaci (i cui casi sono già normati) e tutti gli altri soggetti destinatari dell’art. 3, c. 1 del DL 89/2003. Il decreto impugnato, sebbene subito impegni alcune delle risorse stanziate dalla fonte primaria ai fini delle transazioni, non le assorbe completamente e, quindi, non dà agli emofiliaci la poziorità giuridica delle loro pretese transattive per il sol fatto della materiale priorità temporale di tale evento. Se, invero, è ingiusto quel sistema distributivo che non garantisce, a tutti coloro che ne hanno diritto, quelle cure o quelle provvidenze minime necessarie non solo alla sopravvivenza, ma soprattutto per sviluppare il proprio personale modo di far fiorire la vita, allora la distribuzione recata sia dalla norma primaria, sia dal decreto impugnato non può dirsi ingiusta sotto gli aspetti quantitativo ed operativo. Non è ingiusta la quantità di risorse, giacché essa, allo stato, ben può soddisfare, nel triennio di riferimento, le esigenze di emofiliaci e degli altri soggetti; non è ingiusta la precedenza accordata agli emofiliaci, alla luce sia del pregresso contenzioso, sia dello stato di definizione dello stesso, non ravvisabile negli stessi termini in capo ai soggetti danneggiati diversi.

7. – In definitiva, la pretesa attorea va sì dichiarata inammissibile allo stato, ma la novità della questione e giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, riunisce e dichiara inammissibili i ricorsi nn. 160/2004, 388/2004 e 393/2004 in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2004.

Francesco CORSARO, PRESIDENTE

Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE

 

FedEmo

Comitato 210/10

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