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TRANSAZIONE 102

 

TRANSAZIONE 102 - E' ARRIVATO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Si è finalmente conclusa la vicenda riguardante i 102 emofilici rimasti esclusi dalla prima transazione. Come potete vedere i risultati si ottengono se alla base esiste una mobilitazione. Ci congratuliamo con tutti coloro che hanno partecipato e creduto in questa forma di lotta. Ringraziamo Max Laudadio, Striscia la Notizia e gli emofilici che, mettendoci il proprio impegno e la propria faccia,  hanno permesso il raggiungimento di questo importantissimo risultato.

Decreto Legge 5 dicembre 2005, n.250 recante “Misure urgenti in materia di università, beni  culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di incentivazione  della ricerca universitaria e di rinegoziazione di mutui, nonché in materia di assistenza a soggetti  affetti da gravi patologie e di beni culturali;  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, del Ministro della salute, del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze;


Emana il seguente decreto-legge:


[…]
Art. 4.
Indennizzo per i soggetti emofilici danneggiati da somministrazione di emoderivati

1. Ai soggetti emofilici che ai sensi del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con  modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, nel rispetto delle modalità e del termine stabilito  dal decreto del Ministro della salute in data 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda di ammissione a procedura transattiva e per i quali la medesima procedura non risulti definita entro il 31 ottobre 2005, e' attribuito, in aggiunta a quello già percepito ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, un ulteriore indennizzo per un  importo equivalente a quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal citato  decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal  gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002. La  corresponsione di tale ulteriore indennizzo e' subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli  enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, valutati in euro 55 milioni  per l'esercizio 2005, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa  recata per il medesimo esercizio dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.


Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente  decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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