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STATUTO Lagev |
1. COSTITUZIONE 1.1 E' costituita, quale organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (Onlus), l'Associazione di Volontariato denominata "LAGEV - Libera Associazione Genitori ed Emofilici del Veneto"”Antonio Valiante”. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 1.2 La LAGEV non ha scopi di lucro, persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale e si impegna a realizzare, anche a livello nazionale, le finalita' del presente . E' previsto obbligo di fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo e di comunicazione rivolta al pubblico dell'acronimo " Onlus ". 2. SEDE 2.1 L'Associazione ha sede in Castelfranco Veneto, presso il Centro per la Cura delle Malattie del Sangue " E. Tosatti " dell'Ospedale Civile, Via Ospedale 8. 3. OGGETTO E SCOPI SOCIALI 3.1 L'Associazione si propone di favorire tutte le iniziative operative, informative, scientifiche, finanziarie, amministrative che siano necessarie ed utili per:- la cura delle emofilie e delle malattie del sangue;- attuare e sviluppare l'indirizzo chirurgico nel trattamento dell'emofilia, secondo le terapie adottate dal Centro per la Cura delle Malattie del Sangue e di assistenza agli Emofilici " E. Tosatti di Castelfranco Veneto, Ulss 8 Regione Veneto;- assistere gli emofilici e gli emopatici dal punto di vista medico, sociale, legale, dell'educazione e dell'avviamento al lavoro con il fine di garantire la migliore qualita' della vita possibile sia durante il ricovero, sia nella vita di tutti i giorni. 3.2 L'Associazione puo' emettere " titoli di solidarieta' ". 3.3 L'associazione non puo' svolgere attivita' diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. 4. PATRIMONIO 4.1 Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, ovvero dagli avanzi netti di gestione. 4.2 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone dei versamenti volontari effettuati dai soci aderenti all'associazione 4.3 Il Consiglio Direttivo (di cui all'art. 8 del presente statuto) annualmente propone all'approvazione dell'Assemblea (di cui all'art. 7) la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di coloro che intendano aderirvi. 4.4 In caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio sara' devoluto ad una istituzione di volontariato che persegue fini identici o analoghi a quelli dell'Associazione. 4.5 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facolta' degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori a quelli originari. 4.6 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entita', fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione puo' pertanto farsi luogo a ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. I versamenti non sono rivalutabili. Scarica lo statuto compelto |